Mediazione Civile e Commerciale Obbligatoria: Cos’è e Come Funziona? Cosa succede se non ci si presenta senza Giustificato motivo?

Venerdì, Febbraio 02 2018 Scritto da Administrator  

BREVE SINTESI - PS: Si Raccomanda prima di effettuare Pagamenti o inviare Istanze di Leggere Bene sul link Per iniziare un'istanza clicca qui e sul Regolamento, onde evitare la decadenza di 5 giorni (Art. 16 D.M. 180 s.m.i. e Regolamento di Procedura). La mediazione civile e Commerciale è una procedura extragiudiziaria,  Sotto le Normative e Regole del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, di concerto con il ministero Dello sviluppo Economico (MISE), "ai quali e solo a loro, Come è Giusto che sia Visto che un Organismo, con la Firma di Tutti, emette Verbali che sono sentenze di 1° Grado, Spetta anche il Compito di VIGILANZA come da art, 16 D.lgs. 28/10 s.m.i. , da D.M 180/10 s.m.i. Art. 2 lettera B, D, art. art. 3 comma 2, art.10 e 19", Circolare Ministeriale Novembre 2013, D.M, 145/11, At.2 Comma B ecc, D.M. 139/14 e TUTTE LE LEGGI, dove le parti e i loro avvocati (Che in Mediazione sono Consulenti e soggetti quindi alla Legge ed il Regolamento dell'organismo), si incontrano con un terzo soggetto neutrale ed imparziale (il mediatore Designato dal Responsabile dello Stesso Organismo), il cui compito è di aiutarli a raggiungere una soluzione concordata alla controversia, anche effettuando la Proposta.

A differenza di un normale causa giuridica, nella mediazione civile definita come mediazione obbligatoria per le Materie ove è prevista obbligatoria dalla Legge (condominio ed edifici, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione per mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari o finanziari) o da Clausole Contrattuali per tutte le Materie Vertenti Diritti Disponibili; Demandata dal Giudice (Quando è il Giudice che la Demanda per improcedibilità (ex art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/10 e aggiornamenti, o Demandata per per le materie non obbligatorie ex art. 5 co.2 D.Lgs. 28/10 e aggiornamenti) o Volontaria, (Quando sono le parti a decidere Volontariamente di eseguire una Mediazione). La mediazione Civile e commerciale è  divenuta a tempo indeterminato con la L. 96/17 art.11 Ter.). L’esito non viene imposto dal giudice o dall’arbitro o dal loro Avvocato consulente, ma sono "le parti" ad averne il pieno controllo fino alla fine. In qualunque momento, infatti, esse trovino un accordo, la mediazione sarà risolta definitivamente, infatti una volta trovato l accordo, Firmato dalle Parti, dal Mediatore che Verifica l'identità delle parti, dagli avvocati che Verificano la formalità e  esso avrà valore come di sentenza di 1° grado. Il Mediatore in ogni caso ove vi sia la Possibilità può effettuare la Proposta a Verbale.

Un’altra caratteristica fondamentale della mediazione civile consiste nella riservatezza dell’intero procedimento, in quanto nulla di quanto detto da una parte al mediatore (se questa così desidera) potrà essere rivelato all’altra parte (Infatti al Mediatore e alle sedi si applicano gli artt. 103-200 C.P. come da art. 10 d. Lgs 28/10 agg. alla Legge 96/17 Art.11.ter).

a) l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;

b) nel procedimento di mediazione è prevista l’assistenza obbligatoria dell’avvocato;

c) di conseguenza, ex art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2010 l’accordo conciliativo, sottoscritto quindi oltre che dalle parti, dal Mediatore che Verifica l'identità delle Parti e Forma il Verbale poi sottoscritto anche dagli avvocati che certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo;

d)     sussiste inoltre, per tali materie, l’obbligo di informativa dell’avvocato nei confronti del cliente come disciplinato dall’art. 3, comma 4 d.lgs. 28/2010: all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato, oltre all’informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (con relative agevolazioni fiscali), “informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

E) qualora il giudice rilevi che il procedimento di mediazione è iniziato, ma non si è concluso, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 (tre mesi); allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

f) in tema di mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione, il giudice (art. 8, comma 4-bis):

La mediazione civile o commerciale consente elevati risparmi, sia in senso strettamente economico, sia in senso temporale: una procedura di mediazione civile può essere avviata il giorno seguente alla richiesta e concludersi già in giornata. Anche in questo caso, il paragone con un processo civile è inevitabile e tutti sanno per quanti anni esso si possa protrarre nel tempo. Gli Organismi Registrati, lavorano per i Cittadini, per lo stato e per rendere più celere la Giustizia, per questo è una Professione "Molto Importante" e necessità quindi essere sempre Aggiornati;

Con la nuova riforma chi non si presenta fino al termine della Procedura viene sanzionato come sopra riportato, giustamente visto che la Legge è chiara ed è anche doveroso per i Giudici che hanno già tantissime cause da smaltire;

L'attività può essere eseguita solo da Organismi iscritti all'albo del Ministero della Giustizia https://mediazione.giustizia.it/

Al fine di allargare le nostre sedi, ricerchiamo Organismi di Mediazione, che abbiano i nostri scopi e Valori, per stipulare accordi in base all' art. 7, lettera C, D.M. 180/10 s.m.i., se qualcuno è interessato scriva direttamente a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , no perditempo, grazie.

LA MEDIAZIONE

In mediazione un qualsiasi rapporto tra e con le parti si deve basare sulla fiducia; in caso contrario, le parti non verrebbero coinvolte, non collaborerebbero e non si impegnerebbero a firmare un accordo commerciale, professionale o personale, che per alcuni potrebbe essere il più importante e il più significativo della propria vita.

L’Organismo si avvale, per le proprie mediazioni, di un gruppo di professionisti con competenze specifiche per ogni ramo del diritto, uniti dall ’intento di promuovere e di gestire strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Per questo motivo sono capaci di offrire soluzioni celeri e agevoli alle parti in lite riuscendo così ad evitare, quando possibile, il ricorso alle normali vie giudiziarie.
Cordialità, simpatia, ironia, empatia, umiltà sono gli elementi principali per mettere le fondamenta per quel rapporto che da lì a breve dovrà diventare fiducia.
La fiducia la si guadagna, non è mai un diritto. Per guadagnarsi la fiducia occorre dimostrare correttezza e, sopratutto onestà. Per info: www.omci.org

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Febbraio 09 2018