Mediazione civile e commerciale: l’analisi di Assonime

Lunedì, Febbraio 03 2014 Scritto da Administrator  

Assonime si focalizza sulla mediazione civile e commerciale, e lo fa con la Circolare n. 2 del 31 gennaio 2014.
Più precisamente, la circolare in oggetto non si occupa soltanto della mediazione civile e commerciale, ma commenta anche le altre importanti novità introdotte dai decreti 69/2013 e 145/2013.

Infatti, il Decreto Legge 69/2013 (c.d. decreto del fare) è tornato nuovamente a occuparsi della mediazione, dopo che il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega legislativa.
Il nuovo istituto della mediazione è ora previsto per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Non risulta invece essere stato previsto come condizione di procedibilità alle controversie inerenti la responsabilità per danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
La nuova mediazione sarà obbligatoria, in via sperimentale, nelle materie prima richiamate per 4 anni (ossia fino al 2017). Dal 2015 sarà obbligatoria la Mediazione Commerciale o transfrontaliera Direttiva 2013/11/U.E.
Dal punto di vista operativo diverse sono tuttavia le novità che hanno interessato il procedimento di mediazione.
Va infatti ricordato come sia stata introdotta una nuova fase, preliminare e gratuita, volta semplicemente a illustrare alle parti l’istituto della mediazione e a consentire alle stesse di decidere se proseguire o meno con la mediazione stessa.
È bene sottolineare come questa nuova fase sia estremamente rilevante: potrà infatti ben accadere che le parti decidano di non andare oltre questo primo incontro, ma in tale caso si dovrà comunque ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sarà però sempre necessario partecipare agli incontri di mediazione: dalla mancata partecipazione senza motivo, infatti, il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 cpc.
Inoltre, nel caso in cui la mediazione rappresenti condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condannerà la parte costituita che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Altre novità riguardano:
- il criterio di competenza territoriale (per il quale è ora necessario esperire un tentativo di mediazione presso un organismo che ha sede nel luogo in cui ha sede il giudice competente per la controversia);
- il termine per la conclusione della procedura (tre mesi);
- la necessaria assistenza dell’avvocato delle parti sin dal primo incontro (in loro assenza, infatti, non si ritiene assolta la condizione di procedibilità); (Parte che andrà modificata perché in Violazione della Direttiva 2013/11/U.E.
- l’efficacia di titolo esecutivo conferita al contratto finale (in caso di accordo) qualora lo stesso sia sottoscritto dalle parti e certificato dai rispettivi avvocati (che attestano la conformità alla legge);
- la possibilità che il giudice obblighi le parti ad un tentativo di mediazione, anche in appello;
- previsioni in merito alla forfetizzazione e all’abbattimento dei costi di mediazione. Più precisamente, le spese di avvio sono state fissate in euro 40 e sono dovute al primo incontro da entrambe le parti. Inoltre, nel caso in cui il primo incontro si concluda con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso (eccezion fatta, ovviamente, per le spese di avvio della procedura); è sempre consigliabile richiedere la proposta da parte dell’istante, infatti se il Giudice emette sentenza uguale alla proposta la parte che non l’ha accettata andrà incontro alle sanzioni dell’art. 13 D.Lgs 28/0 s.m.i.
- riconoscimento di diritto della qualità di mediatori agli avvocati che esercitano la professione;
- previsione di un credito d’imposta fino a un massimo di 500,00 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione (il credito d’imposta è ridotto a metà in caso di insuccesso della mediazione).
Le altre modifiche
Altre importanti novità sono state introdotte dal Decreto “Destinazione Italia”.
Tra le tante si vuole in questa sede ricordare la creazione dei tribunali delle società con sede all’estero: tale misura è stata infatti introdotta al fine di garantire una maggior efficienza dei tribunali delle imprese e, nel contempo, attrarre gli investimenti in Italia.
A seguito di tale novità sono ora presenti in Italia 9 sedi sulle quali saranno concentrate tutte le controversie che rientrano nella competenza funzionale del tribunale delle imprese che coinvolgano società con sede principale all’estero.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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