L’obbligatorietà dell’Avvocato Viola la Direttiva 2013/11/ U.E.

Domenica, Novembre 10 2013 Scritto da Administrator  

Molto probabile la riforma della riforma: la norma del decreto del fare che ripristina la conciliazione obbligatoria è in contrasto con una direttiva comunitaria di poche settimane prima e che saremo costretti ad attuare entro il 2015.

Sembrava definitivamente chiuso il dibattito circa l’obbligatorietà della presenza dell’avvocato durante la procedura di mediazione obbligatoria. Infatti, la legge di conversione [1] del Decreto del Fare [2], approvata quest’estate, aveva espressamente stabilito la necessaria presenza del legale di parte, durante la conciliazione, pena l’impossibilità di avviare il giudizio davanti al giudice.

Ma il nostro Parlamento, nel convertire il decreto legge, ha ignorato (o ha finto di ignorare) che, non molte settimane prima, l’Unione Europea aveva pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale UE, una nuova importantissima direttiva [3] destinata ad armonizzare le normative degli Stati membri sulla “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori”.

Questa nuova disciplina comunitaria [4], che andrà recepita dall’Italia entro il 9 luglio 2015, contiene una serie di norme destinate ad incidere, in modo significativo, sull’istituto della mediazione.

La direttiva – che si applica solo alle controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi stipulati dai consumatori – stabilisce un principio chiaro e lineare, che non dà margine di equivoco: “Le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale…”.

Lo scopo è di agevolare l’accesso agli Adr da parte dei consumatori. Tant’è vero che la direttiva impone agli Stati di garantire che “le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”.

Quando allora dovremo recepire la direttiva si porrà un problema di aperto conflitto tra la normativa nazionale e gli obblighi comunitari.

Secondo alcuni interpreti, peraltro, la norma europea, essendo sufficientemente precisa e diretta, dovrebbe ritenersi sin d’ora obbligatoria, consentendo alle parti di rinunciare all’assistenza del legale, senza perciò vedersi negata la possibilità di adire il giudice (pena la violazione del diritto alla difesa).

Inoltre, dal momento che la direttiva Ue è anteriore alla riforma attuata dalla legge italiana, può ritenersi violato il vincolo di standstill, cioè l’obbligo di uno Stato di astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva medesima.

È vero che la nostra legge sulla mediazione è in un regime di “prova” di 4 anni. Il che farebbe pensare che, allo scoccare del termine, l’istituto potrebbe trovare un ennesimo travolgimento. Intanto si può rilevare che nel piano “Destinazione Italia”, varato dal Consiglio dei ministri il 19 settembre 2013 e tuttora in fase di consultazione, è prevista, tra le modifiche da apportare alla mediazione, proprio la possibilità di rinunciare all’assistenza legale.

[1] L. 98 del 9.08.2013.

[2] D.l. 68/2013.

[3] Direttiva UE n. 11 del 18.06.2013.

[4] Si tratta della naturale continuazione della più nota direttiva n. 52/2008, la cui attuazione ha portato poi all’approvazione del Dlgs 28/2010 che ha introdotto in Italia un sistema strutturato di mediazione per le liti civili e commerciali.

Stampa