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La notifica di Comparizione, in mediazione notificato al difensore di controparte che ha ricevuto procura solo per la fase giudiziale comporta l’improcedibilità della domanda, con impossibilità di sanare tale vizio;

Tribunale di Novara, Giudice Estensore Dott.ssa Monica Bellini, sentenza n. 434 del 15.07.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in virtù della quale, dopo l’emissione del provvedimento relativo alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice ha assegnato termine alle parti per instaurare il procedimento di mediazione.
Parte convenuta opposta non si presentava in mediazione e rilevava in giudizio di non aver ricevuto la notifica della convocazione alla procedura di mediazione.
Parte attrice opponente deduceva di avere inoltrato l’avviso della convocazione a mezzo pec al legale di controparte.
A quel punto, parte convenuta opposta eccepiva la mancata notifica della mediazione alla parte personalmente e chiedeva che il giudizio fosse dichiarato improcedibile.
Di contro, l’opposta chiedeva la rimessione in termini.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante";
  • la normativa, però, non contempla in alcuna parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito;
  • è, invece, necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato e ciò al fine di valorizzazione la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitti;
  • pertanto, è valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore;
  • nel caso de quo, la comunicazione di avvio della mediazione non è stata notificata in modo corretto e conforme al dettato normativo: infatti è stata trasmessa a mezzo pec presso il domicilio eletto e, quindi, al difensore costituito in giudizio, anche se nella procura alle liti l’opponente aveva eletto domicilio solo per la fase giudiziale e nulla era stato indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione.

Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto irregolare la convocazione e improcedibile la domanda giudiziale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed impossibilità di sanare tale inerzia in virtù dell’art. 153, 2 comma, c.p.c.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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