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OMCI - Organismo di Mediazione

Tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione sollevata da parte opponente successivamente allo svolgimento della prima udienza;

Tribunale di Roma, Sezione 17 civile, 15.07.2022, sentenza n. 11342, giudice Vittorio Carlomagno

SINTESI: l caso riguarda un giudizio di opposizione in materia di contratti bancari, in particolare un decreto ingiuntivo opposto, richiesto dalla società X quale cessionaria pro soluto del credito nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ex L. 130/99.
Ha proposto opposizione l’ingiunta, deducendo: la nullità dei contratti ex art. 117 TUB per assenza di sottoscrizione dell'intermediario; la vessatorietà delle clausole contrattuali; l'illegittima applicazione di interessi anatocistici; l'insufficienza della documentazione allegata al fascicolo monitorio; il mancato rispetto e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui esito ha disposto CTU contabile con la dott.ssa (...), e successivamente supplemento di CTU. Acquisito il supplemento di CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente il Tribunale esamina l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta.
in via preliminare il tribunale ribadisce la tardività dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione sollevata da parte opponente; infatti parte opponente solo con atto depositato fuori udienza il 2.08.18, successivamente allo svolgimento della prima udienza ed al deposito dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, ha chiesto la concessione dei termini per l'espletamento della mediazione, ma l'improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (art. 5 comma 1 bis D. L.vo 28/2010). La questione, che non era stata rilevata o segnalata al giudice da alcuna delle parti alla prima udienza, già non era più rilevabile. La causa viene essere decisa in conformità alle conclusioni della CTU.

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