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Il medico che abusa dei raggi X commette reato;

Il dentista che sottopone i suoi pazienti a esami diagnostici che prevedono l'esposizione a radiazioni ionizzanti commette reato se tali esami sono indilazionabili, contestuali e integrate all'intervento specialistico.

Commette reato il dentista che espone ai raggi x i propri pazienti, adducendone la necessità per procedere con gli interventi di implantologia. Tali accertamenti devono essere contestuali, indilazionabili e integrati alla procedura specialistica, se mancano detti requisiti il dentista commette reato. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 36820/2022. Il ricorso del dentista viene però rigettato dalla Cassazione stante l'infondatezza dei motivi addotti.  "Il giudice di merito ha previsto che gli accertamenti diagnostici richiesti dal dentista difettavano proprio dei requisiti della contestualità, indilazionabili e integrazione. Il requisito della contestualità attiene sia all'ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale specialistica, sia anche l'ambito funzionale necessario al soddisfacimento della finalità della stessa prestazione specialistica (…)

  • la pratica complementare, per risultare utile ed efficace, deve risultare funzionalmente non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto immediato al medico specialista o all'odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica stessa (…); Ritenuta correttamente integrata la fattispecie contestata al (dentista), il quale ha sottoposto i propri pazienti alle radiazioni ionizzanti in assenza dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa di riferimento o, come altrettanto efficacemente evidenziato il giudice di merito interpretando in modo esageratamente estensivo requisiti stessi, atteso che pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza del requisito dell'integrazione dell'attività radio diagnostica complementare svolta, nel caso di specie difettavano sicuramente i requisiti della contestualità e della indilazionabilità (come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, 12 di essi, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico." Infondata anche la seconda doglianza, visto che la difesa non ha richiesto le attenuanti generiche in favore dell'imputato e visto che il giudice non ha fornito motivazioni sulla meritevolezza della concessione.

 

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