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Il giudice ritiene improcedibile una domanda di accertamento di usucapione in quanto la parte attrice non presenzia in mediazione ed è sprovvista di procura notarile;

Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, sentenza n. 18.05.2022, giudice Antonella Zanchetta;

SINTESI: La controversia ha ad oggetto la domanda depositata da X per l'accertamento dell’usucapione di un locale cantina nei confronti di un condominio. Il contraddittorio veniva integrato con i condomini dello stabile. I convenuti eccepivano il mancato esperimento della mediazione e il giudice accoglieva tale eccezione.
Il giudice si richiama alla giurisprudenza che richiede la presenza personale della parte attrice per tutta la durata del procedimento.
Il giudice ritiene inoltre necessaria la procura notarile non ritenendo valida la mera procura generale alle liti o quella speciale autenticata dal procuratore, essendo necessario che l’atto sia redatto innanzi il notaio
. Peraltro nel caso di specie la procura speciale non veniva prodotta in giudizio.
Il giudice condanna X al pagamento di 7500 Euro al condominio e 3200 Euro all’altro convenuto a titolo di rifusione di spese di lite.

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