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OMCI - Organismo di Mediazione

La notifica di comparizione, deve essere inviata alla parte personalmente e non al procuratore costituito, compliato in tutte le sue parti;

Giudice di Pace di Roma del 23.11.2021 n. 24928, giudice Anna Condò

SINTESI: Il Giudice di Pace di Roma con una sentenza articolata ha trattato un tema “spinoso” vale a dire a chi va fatta la comunicazione dell’istanza di mediazione quanto è delegata o c’è un giudizio in corso. È prassi in molti organismi sia per velocizzare che per risparmiare spese inviare la pec al legale. Tuttavia un orientamento giurisprudenziale a cui fa capo questa sentenza, al contrario, afferma che la notifica al procuratore costituito non è prevista dal Dlg.vo 28/2010.
L'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte. Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali. TUTTO QUESTO X FARE CAPIRE CHE LA MEDIAZIONE è IN MANO ALLE PARTI, NON ALL'AVVOCATO CONSULENTE DIFENSORE CHE AVREBBE IL COMPITO DI FACILITARE LA CONCILIAZIONE, SE COSI NON FOSSE SI SAREBBE GIà IN TRIBUNALE! QUINDI DECIDETE VOI NON L'AVVOCATO!!!
In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
La sentenza si ispira al precedente del Tribunale di Palermo (sentenza n. 3003 del 5 settembre 2019), secondo il quale è da accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto che abbia lamentato lo scorretto avvio della procedura, proprio perché la domanda di mediazione era stata notificata soltanto al difensore costituito e non anche alla parte personalmente.
Nella stessa ottica si veda Tribunale di Cremona – Giudice Estensore Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni - sentenza del 01.07.2021. Qualora all’esito del primo incontro di programmazione la mediazione si concludesse con esito negativo – o le parti non intervengano alla seduta di mediazione disertando l’appuntamento - il mediatore riporterà su verbale, come indicato dalle varie sentenze ed ordinanze, i nomi e i recapiti delle parti contumaci o che non intendano proseguire e dei loro assistiti e i motivi chehanno indotto a disertare l’incontro, se conosciuti, Inoltre, come richiesto dai giudici, il mediatore sarà tenuto ad effettuare la proposta richiesta dall’istante secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i., informando le parti delle conseguenze previste dall’art. 13 del medesimo decreto.
Dal secondo incontro in poi o se le parti intendono continuare il procedimento di mediazione, si applicheranno le indennità visibili sull’istanza di mediazione e sul Regolamento Omci.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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