+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

Le spese di mediazione vengono poste a carico della parte soccombente, nella misura in cui la domanda viene ritenuta fondata;

Tribunale di Milano – Giudice Estensore Dott. Andrea Manlio Borrelli - sentenza n. 9079 del 08.11.2021.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di risarcimento da responsabilità medica.
Infatti, parte attrice ha chiesto la condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, deducendo la negligente dei sanitari dell'Azienda convenuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, nonché la condanna al rimborso delle spese processuali e di quelle relative alla procedura obbligatoria di mediazione.
In merito il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità dell’Ospedale a seguito di consulenza tecnica d’ufficio e, quindi, la fondatezza della domanda attorea, ha rilevato quanto segue:

  • In virtù del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese processuali e quelle della procedura di mediazione di cui si è onerato l'attore devono essere poste a carico della convenuta;
  • la liquidazione delle spese legali vengono liquidate, ai sensi del D.M. 10.3.2014 n. 55, in base alla misura in cui la domanda viene accolta ed applicando i valori inferiori ai medi poiché parte convenuta aveva dichiarato la propria disponibilità a risarcire l'attore nei termini indicati dalla relazione di ctu che coincidono con quelli della decisione del giudicante;
  • decisione);
  • le spese di mediazione vengono liquidate per la sola fase svoltasi ovvero la fase di attivazione e sulla base della misura in cui la domanda viene ritenuta fondata.
Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.