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La mancata partecipazione al procedimento di mediazione per asserita inutilità può essere valutata dal Giudice ai fini della decisione sulle spese di lite;

Tribunale di Pavia – Giudice Dott.ssa Marcella Frangipani - sentenza n. 1637 del 28.12.2021.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia assicurativa, nella quale parte attrice chiedeva, in forza della polizza assicurativa per la persona, il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di un infortunio subito durante una partita di calcio tra amici e deduceva che la convenuta non aveva partecipato al procedimento di mediazione, ponendo così in essere un comportamento ostruzionistico.
La Compagnia di Assicurazione convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie per inoperatività della garanzia assicurativa e precisava di non aver partecipato al procedimento di mediazione poiché inutile in considerazione della ostinata posizione mantenuta dalla controparte, la quale insisteva nella richiesta di rifusione delle spese per l’intervento che, invece, la Compagnia riteneva non indennizzabili.
Il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D. Lgs. 28/2010, il Giudice può valutare la mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo alla procedura di mediazione come argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.;
  • l’inutilità dell'esperimento della mediazione obbligatoria ritenuta dalla Compagnia di Assicurazione non costituisce giustificato motivo per non parteciparvi;
  • pertanto, la mancata partecipazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite.

Atteso quanto sopra esposto, l’Autorità Giudiziaria ha condannato l’Assicurazione convenuta al pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicuratore, oltre agli interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali e delle spese di c.t.u.

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