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OMCI - Organismo di Mediazione

In contrasto con quanto previsto dall’art. 5 del Dlgs 28/2010, il tribunale di Brindisi afferma che gli effetti della domanda di mediazione derivano dal deposito dell'istanza di mediazione;

Tribunale di Brindisi, 22.02.2022, sentenza n. 260, giudice Marzo.

In contrasto con quanto previsto dall’art. 5 del Dlgs 28/2010, il tribunale di Brindisi afferma che gli effetti della domanda di mediazione derivano dal deposito dell’istanza.
In caso di impugnativa di
delibera assembleare condominiale,  l'articolo 1137 cc prevede il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare le delibere ritenute annullabili. Il cd. dies a quo della decorrenza di tale termine è stabilito dall’art. 5 del Dlgs 28/2010. Tale norma dispone che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo». La norma, dunque, fa espresso e chiaro riferimento al momento della comunicazione dell'istanza e non al momento del deposito della stessa”.
La giurisprudenza maggioritaria afferma che l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma  nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre partiadempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.  
Si vedano in tal senso: Tribunale di Taranto, 10.12.2021, sentenza n. 2877, giudice Gloria; Tribunale di Terni, sentenza n. 762 del 22.09.2021; Tribunale di Pavia, Giudice Estensore Dott. Luciano Arcudi  sentenza n. 1466 del 23.11.2021; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021; Tribunale di Roma 23 febbraio 2021, Estensore Sebastiano; Tribunale di Savona, sentenza del 7/02/2019. Secondo il Tribunale di Brindisi l'attrice proponeva istanza di mediazione obbligatoria al competente organo e con tale atto veniva tempestivamente interrotto il termine di decadenza. L'attività con cui cessa l'inerzia dell'attrice che avrebbe determinato l'effetto della decadenza è costituita dal deposito dell'istanza dinanzi all'organo di mediazione; le successive attività, che si completano con le comunicazioni alle controparti, non sono nella disponibilità del ricorrente e dunque restano estranee rispetto all'unico atto con cui il legittimato ad agire può manifestare concretamente la cessazione della propria inerzia, ossia il deposito dell'istanza di mediazione.
In senso conforme a questa interpretazione minoritaria si veda Tribunale di Roma – Giudice Estensore Dott. Fabio Miccio - sentenza n. 20254 del 30.12.2021

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