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OMCI - Organismo di Mediazione

Tardiva la domanda di impugnazione di delibera assembleare di condominio se l'istanza di mediazione viene notificata all'indirizzo dello stabile;

Tribunale di Taranto, 10.12.2021, sentenza n. 2877, giudice Gloria.

La sentenza ha ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio. Il condominio si costituisce in giudizio eccependo fra le altre cose anche l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria.                                                          Con ordinanza viene assegnato alle parti il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, rilevandosi che la domanda già proposta dall'attrice era stata notificata presso l'indirizzo dello stabile condominiale e non presso l'amministratore. Il giudice ha ritenuto la domanda inammissibile perché tardivamente proposta in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c..
L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si è verificata non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
Sin dalla tempestiva costituzione in giudizio il condominio convenuto aveva eccepito la tardività dell'avversa impugnativa per violazione dell'art. 1137 c.c., quindi non può ritenersi verificata alcuna sanatoria per effetto della stessa costituzione in giudizio del convenuto.
La comunicazione dell'avviso di convocazione in mediazione è stata ritenuta invalida con la menzionata ordinanza, perché notificata all'indirizzo dello stabile condominiale, in cui peraltro non sono presenti locali destinati allo svolgimento dell'attività di gestione delle cose e dei servizi comuni, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 11303/2007), tanto da sortire un nuovo invio delle parti in mediazione. Vi invitiamo ancora  per chi possiede i requisiti a divenire Mediatori, scrivendo semplicemente a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ;

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