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OMCI - Organismo di Mediazione

La preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non partecipare al procedimento di mediazione non ne giustifica l’assenza e non la esime dall’essere soggetto alle sanzioni pecuniarie e processuali;

Tribunale di Torino, Giudice Estensore dott. Edoardo Di Capua - sentenza n. 2117/2021 del 30/04/2021.

SINTESI: Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio, parte convenuta opposta dichiarava di aderire alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., mentre la parte attrice opponente dichiarava di non aderirvi.
Pertanto, l’Autorità Giudiziaria, preso atto delle posizioni assunte dalle parti, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata.
La parte attrice opponente attivava il procedimento di mediazione delegata, ma non partecipava all’incontro e non forniva alcun giustificato motivo.
Ciò emergeva al verbale di mediazione negativo prodotto in giudizio dalla parte convenuta opposta.
Sul punto, il Giudice ha precisato quanto segue:

  • il motivo per la mancata partecipazione all’incontro di mediazione può essere considerato giustificato solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia il carattere dell’assolutezza;
  • in caso contrario, ovvero in caso di motivo impeditivo temporaneo o fondato sul dissenso consapevole, informato e motivato, non costituisce giustificato motivo;
  • neppure la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non partecipare al procedimento di mediazione ne giustifica l’assenza;
  • pertanto, la parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non parteciparvi è assente ingiustificata e subisce le conseguenze sanzionatorie sia processuali sia pecuniarie;
  • ciò poiché la partecipazione quanto meno al primo incontro informativo costituisce un dovere;
  • infatti, la mediazione è volta a realizzare l’immediato sollecitamento delle pretese delle parti e a ridurre il contenzioso giudiziario.

Nel caso di specie, la parte attrice opponente non ha partecipato al procedimento di mediazione e ciò senza giustificato motivo; da ciò, il Giudice ha desunto argomenti di prova nel giudizio sfavorevoli alla predetta parte e ne ha tenuto conto nella valutazione del materiale probatorio già acquisito, concludendo per l’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente stessa; ed, infatti, il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo opposto alla luce dei pagamenti effettuati nelle more del giudizio di opposizione, condannato parte attrice opponente al pagamento della somma residua, oltre agli interessi moratori, rigettato le altre  domande di merito ed istruttorie formulate da quest’ultima ed, infine, condannato la medesima al pagamento delle spese processuali del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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