+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

La Corte di Cassazione chiarisce taluni aspetti della tassazione della divisione ereditaria;

Corte di Cassazione, Sez. V Civile, ordinanza n. 30956 del 29 ottobre 2021 - Relatore Russo

SINTESI: La divisione ereditaria, come è noto, è una delle materie sottoposte alla condizione di procedibilità della mediazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30956/2021, chiarisce le modalità di calcolo dell'imposta di registro in caso di scioglimento della comunione e divisione ereditaria nel caso in cui ad alcuni coeredi vengono assegnati beni in natura e agli altri dei conguagli in denaro.
In tema di imposta di registro la divisione è considerata atto avente natura dichiarativa sottoposto all'aliquota dell'1 % (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.
Le quote rappresentano infatti la partecipazione ad una ricchezza che entra a fare parte del patrimonio del coerede all'atto della accettazione, sicché la successiva divisione secondo le quote non apporta ulteriore incremento patrimoniale al condividente.
L’atto di divisione della comunione ereditaria non può essere considerato, ai fini dell’imposta di registro, al pari di una vendita ex art 34 DPR 131/1986, anche qualora alcuni coeredi abbiano ricevuto beni in natura di valore superiore alla loro quota, se in ragione dell’effetto perequativo dei conguagli non vi è stata una attribuzione di ricchezza eccedente il valore della quota spettante a ciascun coerede.
Solo in caso contrario si applica l'art. 34, comma 1, del DPR 131/1986 il quale stabilisce che la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente e quindi troveranno applicazione le aliquote proprie degli atti traslativi.
Gli eredi soddisfatti per equivalente non sono “eredi pretermessi”, diversamente non avrebbero partecipato alla comunione e di conseguenza alla divisione.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.