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OMCI - Organismo di Mediazione

Passata in Data 25 Novembre 2021, La Riforma sulla Giustizia Civile ora è Legge;

Da lunedì 22 novembre in aula alla Camera la riforma del processo civile, dopo l'approvazione da parte del Senato. Respinti tutti gli emendamenti - Il testo e le novità. Dopo il via libera del Senato lo scorso 21 settembre, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie è approdato alla Camera. Il testo, arrivato "blindato" dopo che Palazzo Madama ha approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo del testo originario, lunedì 22 novembre sarà in aula per il sì definitivo che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta (visto che sono stati rigettati tutti gli emendamenti). La riforma del processo civile, infatti, rappresenta uno dei capisaldi su cui l'Italia si gioca i fondi del PNRR, come ribadito in diverse occasioni dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia. Avvicendandosi la sessione di Bilancio, che richiederà la piena attenzione del Parlamento, è probabile che per rispettare gli impegni presi con Bruxelles si giunga a una definizione in tempi rapidi. I punti salienti della riforma si evincono già dal nuovo titolo con cui è stato approvato il provvedimento recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". Una delle prime strade da percorrere per perseguire gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti, passa attraverso gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie Il d.d.l. potenzia gli strumenti di "Alternative Dispute Resolution" e modifica gli incentivi fiscali applicabili a tali procedure. Si prevedono, ad esempio, l'incremento dell'esenzione dall'imposta di registro nei procedimenti di mediazione e la semplificazione delle disposizioni applicabili per la determinazione del credito d'imposta (riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione) commisurato all'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione. Ancora, si punta a estendere il patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. La mediazione obbligatoria viene estesa anche ai procedimenti in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie. Riformata anche la disciplina inerente alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori: tra l'altro, chi non ha una laurea in discipline giuridiche potrà abilitarsi come mediatore previa adeguata formazione di approfondimento in tali materie. La riforma dovrà anche occuparsi di semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo l'utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso. Le procedure di mediazione e negoziazione assistita, inoltre, potranno, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e gli incontri con collegamenti da remoto. Ancora, la negoziazione assistita attraverso gli avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle riguardanti affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, fissando anche l'assegno divorzile in un'unica soluzione.La riforma interviene sulla disciplina dell'arbitrato prevedendo tra le altre anche l'inserimento delle norme in tema di arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile. Infine, si punta a delegare al Governo anche l'adozione di un testo unico in materia di risoluzione alternativa delle controversie (TUSC), ossia un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione:  si ricorda che la Mediazione è Di totale appartenenza delle Parti (le Parti decidono, le parti fanno, con il Mediatore, altrimenti sareste in Tribunale), Quindi a tutti come richiesto da bruxelles, in tutte le Direttive, SIETE SOLO VOI A DECIDERE, quale opprtunità Meglio di questa?

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