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OMCI - Organismo di Mediazione

La parte che senza alcuna motivazione rifiuta la mediazione, anche volontaria, subisce la condanna al pagamento delle spese di mediazione in favore della controparte;

Tribunale di Bologna – Giudice Estensore Dott.ssa Lorella Fregnani - sentenza del 13.09.2021.

SINTESI: Il caso di specie riguarda un contratto di noleggio di un’apparecchiatura, in virtù del quale la locatrice chiedeva l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione contrattuale per inadempimento della locataria e dell'illegittimità del recesso anticipato comunicato dalla locataria via sms, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della somma corrispondente ai compensi non pagati e al risarcimento del danno per canoni di noleggio non percepiti per il periodo di riferimento e per la ritardata riconsegna del macchinario.
La locataria convenuta, invece, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, eccependo la legittimazione processuale di parte attrice, la risoluzione anticipata del contratto di noleggio per volontà della locatrice ed accettata dalla locataria, la messa a disposizione del macchinario, nonché la rimodulazione delle condizioni contrattuali.
A seguito dell’istruttoria, il Giudice ha innanzitutto statuito la legittimazione attiva dell’attrice; successivamente, ha ritenuto che la comunicazione inoltrata dalla locataria via sms e e-mail e, quindi, non conformi a quanto previsto nel contratto (racc. a.r.), non possa costituire una risoluzione contrattuale, ma abbia valore di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza.
Pertanto, mentre il contratto di noleggio era ancora valido ed in vigore, la locatrice inviava formale contestazione di inadempimento contrattuale alla locataria e tale comunicazione costituisce, invece, una legittima, formale, motivata e fondata risoluzione del contratto per inadempimento della locataria.
Da ciò deriva la fondatezza della richiesta di pagamento dei compensi maturati ma non corrisposti e, parzialmente, della domanda di risarcimento danni con riferimento alla perdita economica subita dall’attrice nel periodo intercorrente tra la richiesta di restituzione del macchinario e la restituzione stessa ed utilizzando come parametro il canone medio di noleggio mensile relativo al contratto.
Pertanto, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande attore e ha condannato la parte convenuta al pagamento delle competenze maturale per il noleggio ed impagate, nonché al risarcimento del danno, sulla base di quanto sopra.
Infine, l’Autorità Giudiziaria ha precisato che era stato esperito il procedimento di mediazione volontario, volto ad evitare il giudizio, e che proprio in quella sede le Parti avrebbero potuto e dovuto trovare una soluzione conciliativa della controversia contrattale, a contenuto meramente economico e di non elevato valore.
Per tali ragioni, il Giudice ha condannato la parte convenuta che, senza giustificato motivo, ha rifiutato di adire a tale strumento di definizione alternativa della controversia ed è poi risultata soccombente in giudizio, a rifondere il 50% delle spese sostenute dall'odierna attrice per l'attivazione del procedimento di mediazione, oltre al 50% delle spese di lite.PS: ORMAI SOLO CHI è CIECO RIFIUTA LA MEDIAZIONE, VISTO CHE è UNA LEGGE DELLO STATO è SEMPRE DI PIU' LO SARà.

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