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La mediazione è Molto conveniente anche nel caso di antieconomicità del giudizio e di convenienza fiscale.

Tribunale di Verona – Giudice Estensore Dott. Attilio Burti - ordinanza del 18.03.2021.

SINTESI: Il caso de quo riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un acquirente che ha eccepito di avere ricevuto un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello indicato in fattura.
Dopo la prima udienza, il Giudice ha ritenuto documentalmente fondata tale eccezione e, quindi, ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sulla minor somma non contestata dall’opponente.
Circa l’effettiva spettanza al venditore dell’ulteriore importo richiesto da quest’ultimo, il Tribunale ha poi ritenuto antieconomico il proseguo del giudizio, tenuto conto della probabile soccombenza reciproca delle parti e della possibile integrale compensazione delle spese di lite.

Per tali ragioni, tenuto altresì conto che il procedimento era ancora in una fase iniziale e che le spese legali erano, quindi, ancora contenute, nonché della convenienza fiscale dovuta all’esenzione dall’imposta di registro per le conciliazioni di valore inferiore ad € 50.000,00, il Giudice ha ritenuto conveniente per le parti conciliare la vertenza e, pertanto, ha onerato la parte attrice in senso sostanziale di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma secondo, D. Lgs. n. 28/2010.

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