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L’accordo raggiunto in mediazione dopo l’instaurazione del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere e la condanna al pagamento delle spese legali della parte che ha dato causa al processo o lo abbia prolungato nel tempo.

Tribunale di Torino – Giudice Estensore Dott. Andrea De Magistris – sentenza del 26.04.2021

SINTESI: Interessante pronuncia relativa a un procedimento per convalida di sfratto, ove il conduttore ha proposto opposizione e il Giudice ha, quindi, mutato il rito e assegnato termine per esperire il procedimento di mediazione che aveva poi esito positivo.  
Dopo alcuni rinvii volti a verificare il corretto adempimento dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, il conduttore eccepiva la cessazione della materia del contendere, a seguito dell’accordo ottenuto in sede di mediazione.
Il Tribunale ha rilevato che fosse agli atti l’accordo conciliativo tra le parti e che il conduttore aveva adempiuto pienamente alle condizioni pattuite.
Inoltre, l’Autorità giudiziaria ha precisato che la mediazione rappresenta una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale, che incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti, precludendo la valutazione delle domande formulate dalle stesse nel giudizio; in altri termini, il raggiungimento dell’accordo comporta, sul piano processuale, l’implicita rinuncia alle domande formulate in giudizio, con conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.
Relativamente alle spese di lite, il Giudice ha ritenuto inapplicabile il principio della cd. "soccombenza virtuale” poiché l'accordo tra le parti è intervenuto in un momento successivo all' instaurazione del giudizio ma prima di espletare l'istruttoria, non risultando, quindi, possibile stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza di accordo.  
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto opportuno fare riferimento al differente criterio della causalità secondo il quale le spese vanno poste a carico della parte che ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 91 c.p.c., e dunque, nel caso de quo, alla parte convenuta.

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