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Il comportamento mantenuto dalle parti durante la mediazione è valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c.

Tribunale di Venezia - Giudice Dott.ssa Maria Carla Quota - sentenza del 04.06.2021

SINTESI: Il caso in esame riguarda una controversia in materia di diritto reali ed, in particolare, di proprietà immobiliare.
In sintesi, parte attrice sosteneva di essere comproprietaria del sottotetto incorporato in alcuni immobili e chiedeva la condanna delle controparti al ripristino dello stato originario del sottotetto comune indebitamente occupato ed incorporato nelle proprie unità abitative, ovvero, nella ipotesi di impossibilità di ripristino, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, nonché la condanna alla demolizione dell'altana insistente sul tetto condominiale e la condanna al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione.
La parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale, poiché in sede di mediazione l’attore avrebbe tenuto un comportamento del tutto contrario alla ratio legis dell'istituto, omettendo di esprimere direttamente il proprio pensiero e facendolo solo per il tramite del proprio legale; peraltro, l’avvocato avrebbe dichiarato di essere  presente solo in virtù dell’obbligatorietà della mediazione.
La terza chiamata si associava alla richiesta di parte convenuta, chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato concreto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
A tal proposito, il Tribunale adito ha rilevato che l’attore era presente in mediazione, ove ha mantenuto un comportamento del tutto ostativo alla formulazione di qualsivoglia ipotesi conciliativa.
Tale condotta, seppure non renda improcedibile la domanda giudiziale formulata dall’attore e non renda applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/2010, rimane valutabile dal Giudice ai sensi dell’art. 116, I. co., c.p.c.
Ed, infatti, anche per tale ragione, l’Autorità adita ha compensato parzialmente le spese di lite tra attore e convenuti, limitatamente alla misura di 1/10, ed ha condannato l'attore a rifonderne ai convenuti il residuo.

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