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OMCI - Organismo di Mediazione

La mancata adesione della parte invitata non costituisce un serio tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza e induce il Giudice a rinviare le parti in mediazione.

Tribunale di Pistoia, ordinanza del 06.05.2021;

Sintesi: Interessante la recente pronuncia del Tribunale di Pistoia, relativamente ad una vertenza in cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione della parte regolarmente invitata.
In merito, il Giudice ha rilevato che ciò non costituisce un serio tentativo di conciliazione della vertenza, mentre invece la sede più opportuna per gestire il conflitto e favorire un confronto immediato che venga coordinato da un professionista terzo ed imparziale è proprio la mediazione.
Peraltro, tale procedimento offre tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli processuali e consente di limitare le spese che le Parti devono sostenere.
Per tali ragioni, il Tribunale di Pistoia ha disposto il tentativo effettivo di mediazione, onerando la parte attrice di provvedere in tal senso e precisando quanto segue:

  1. è necessaria la comparizione personale delle parti;
  2. il tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di improcedibilità dell’azione e la condotta delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c.;
  3. la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione comporta la condanna al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e può costituire argomento di prova;
  4. è doverosa la volontà delle parti di esperire effettivamente e realmente il tentativo di mediazione e, pertanto, queste ultime hanno solo ed esclusivamente la possibilità di comunicare eventuali impedimenti all’effettivo esperimento del tentativo di mediazione;
  5. il rifiuto della proposta del mediatore potrà comportare l’esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ex art. 13 D. Lgs. n. 28/2010;
  6. è possibile produrre in giudizio una consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione.
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