SINTESI: Il Tribunale di Roma con Sentenza del 07 Luglio 2020, In merito all'esperimento della mediazione ha rilevato che parte convenuta non ha partecipato agli incontri relativi alla fase di mediazione obbligatoria, e non ha dato alcuna giustificazione in merito (nonostante l'invito ai sensi di legge disposto dal Giudice). Tale comportamento omissivo rileva ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. (nella specie il giudice, pertanto, condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. il convenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata la somma di euro 2.500,00, piu' spese processuali, etc. a favore degli attori tutti).