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Quali sanzioni per chi non partecipa alla mediazione?

SINTESI: Ai fini della applicazione della sanzione ex. art. 96 cpc il comportamento tenuto dalla parte è un imprescindibile elemento di valutazione. 
Se la parte, nel caso di specie il convenuto, non partecipa alla mediazione e costringe l'attore ad incardinare un giudizio evitabile, il giudice può applicare la sanzione prevista dall'art 96 cpc.
Ciò soprattutto nella circostanza in cui dalla mancata partecipazione alla mediazione discende la nascita di un giudizio che, altro non fa, se non caricare sull'attore esborsi che potevano essere evitati con il corretto esperimento della procedura stragiudiziale. Tantissime sono ormai le sentenze di condanna per chi non si presenta in Mediazione da parte di ogni tribunale, qui in sintesi un esempio di una delle ormai vaste condanne,

P.Q.M

Definitivamente disattendendo ogni altra eccezione e/o deduzione, così si statuisce:

1) Accoglie l’atto introduttivo del giudizio per l’effetto condanna, per i motivi di cui alla narrativa della presente statuizione giudiziale, il convenuto al pagamento a favore dell’attore alla somma di Euro 5.729,78 oltre interessi sino al soddisfo.

2) Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente ex art. 96 cpc alla somma di euro 20.000

3) Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali nella misura di Euro 7.800 oltre le spese generali, Iva e Cpa, come per legge, oltre le spese di CTU Velletri, 5.01.2020

IL GIUDICE

MAURIZIO COLANGELO



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