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OMCI - Organismo di Mediazione

Mediazione: L’obbligo di informativa dell’avvocato;

Cosa succede se l'avvocato non informa il suo assistito per iscritto e/o salta il procedimento andando direttamente in tribunale;

Sintesi: Sommario 1. Il contenuto dell’informativa 2. Le conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione dell’obbligo di informativa;

1. Il contenuto dell’informativa

Nella nuova mediazione civile e commerciale, l’avvocato assume senz’altro un ruolo strategico.

L’articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28/2010, al fine di promuovere l’accesso alla mediazione, ha istituito un nuovo obbligo a carico dell’avvocato, sancendo che “All’atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”

La medesima ratio, ispirata a finalità promozionali dello strumento, si riscontra anche nella  normativa comunitaria. Il considerando n. 25 della Direttiva 2008/52/CE contiene un invito diretto rivolto agli stati membri ad “incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione”.

L’obbligo di informativa, in realtà, non rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento.

L’articolo 40 del Codice deontologico forense aveva già previsto l’obbligo in capo agli avvocati di informare i propri assistiti “all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili”.

La scelta di estendere gli obblighi informativi incombenti sull’avvocato alla procedura di mediazione appare perfettamente coerente con la consapevolezza maturata in ordine al ruolo strategico che l’avvocato assume nei processi di diffusione della cultura della mediazione.

Proprio tale consapevolezza ha animato i più recenti interventi normativi nel campo della mediazione civile, incidendo in modo significativo sul ruolo dell’avvocato, non solo nella fase antecedente all’instaurazione della procedura di mediazione, ma anche e soprattutto nel corso della stessa e sino al momento di definizione della stessa .

Il contenuto degli obblighi informativi è ben delineato dall’articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28/2010.

La disposizione in esame stabilisce che l’informazione debba riguardare:

- la possibilità di utilizzare il procedimento di mediazione al fine di definire una insorgenda controversia;

- l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, nei casi in cui il Decreto Legislativo n. 28/2010 ne abbia previsto l’obbligatorietà, a pena di improcedibilità della domanda;

- le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 e 20 del Decreto Legislativo n. 28/2010.

Appare evidente come l’informazione debba riguardare sia la possibilità di accedere alla procedura di mediazione per la risoluzione delle controversie inerenti i diritti disponibili, quanto l’obbligo di accedervi nei casi in cui l’oggetto della controversia rientri tra le materie analiticamente elencate dall’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 28/2010, rispetto alle quali la procedura di mediazione si configura quale condizione di procedibilità dell’azione.

2. Le conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione dell’obbligo di informativa

Dopo aver esaminato il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi di informazione previsti dal Decreto Legislativo, occorre verificare con attenzione quali siano le conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento nel caso di violazione dei predetti obblighi.

La norma distingue due ipotesi:

- la violazione degli obblighi di informazione al cliente e, quindi, l’omessa informazione al cliente;

- la mancata allegazione del documento informativo, debitamente sottoscritto, all’atto introduttivo del giudizio o alla comparsa di costituzione e risposta.

La violazione degli obblighi di informazione ha una incidenza diretta sul rapporto tra avvocato e cliente, determinando l’annullabilità del contratto d’opera professionale.

L’azione di annullabilità, rimessa alla discrezionalità della parte che vi ha interesse, soggiace alle norme di cui al Codice Civile.

Del tutto diverse sono, invece, le conseguenze previste nel caso di mancata allegazione del documento informativo al fascicolo processuale.

Sul punto, l’ultimo comma dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 28/2010, dispone che “Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”

La norma ci impone di distinguere l’ipotesi in cui la mediazione sia “obbligatoria” da quella in cui sia “facoltativa”.

Il richiamo all’articolo 5, comma 1, fuga ogni dubbio.

Nel caso in cui il giudice accerti la mancata allegazione del documento informativo, nonché il mancato esperimento della procedura di mediazione, assegnerà alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenze del termine di tre mesi previsto per la definizione della procedura di mediazione, decorrente dalla data di deposito dell’istanza presso la segreteria dell’Organismo di mediazione adito.

Nell’ipotesi in cui, invece, la parte abbia semplicemente omesso di allegare l’informativa ma abbia di fatto esperito la procedura di mediazione, per come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, la violazione dell’articolo 4, ovvero la mancata allegazione del documento, diventa, di fatto, del tutto irrilevante.

Nell’ipotesi delle mediazioni facoltative, invece, ove il giudice accerti la mancata allegazione del documento informativo, il giudice sarà tenuto ad informare la parte della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di assenza delle parti, il giudice potrebbe anche disporre la comparizione personale, al fine di illustrare alle parti le possibilità e le opportunità offerte dalla procedura mediatizia o onerare l’avvocato di produrre l’informativa, debitamente sottoscritta all’udienza successiva. Etc…

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