iscritta al Ministero della Giustizia R.O.M. 251 e come Ente Formativo n 303
Sentenza Tribunale di Monza
Sintesi: Al fine di soddisfare la condizione di procedibilità è indispensabile che la parte partecipi personalmente alla procedura di mediazione.
È fondamentale, infatti, che la parte sia informata direttamente dal mediatore sulle caratteristiche della causa e sulle opportunità che la mediazione può offrire. Per tali ragioni, la parte non si può limitare ad inviare in mediazione il proprio avvocato a meno che, per importanti e comprovate ragioni, non rilasci a quest'ultimo una apposita procura speciale.