Tribunale di Cosenza, sentenza del 13/01/2020;
Sintesi: Quando a non partecipare al procedimento di mediazione è la parte attrice/istante la condizione di procedibilità ex. art. 5 D. Lgs. N. 28/10 non può considerarsi soddisfatta quando all’avvocato è conferita una procura processuale che non comprende la facoltà di sostituirsi alla parte. Questo, in primis, perché la mediazione è un procedimento esterno al processo. A nulla serve, dunque, una eventuale e successiva rettifica della procura giunta durante lo svolgersi del procedimento di conciliazione.