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OMCI - Organismo di Mediazione

Modalità usate per il calcolo delle sanzioni inflitte dal Giudice in Mediazione ex art. 96 c.p.c. ex art. 116 c.p.c., ed altro;

Tribunale di Roma, sentenza del 20/01/2020

Sintesi: L’accordo proposto dal giudice è tendenzialmente più vantaggioso di una sentenza tanto in termini di tempo quanto di costi. Questo perché in caso contrario verrebbe meno lo spirito stesso dell’accordo conciliativo. Di conseguenza le parti non possono considerare l’accordo un mero “flatus vocis” e, seppur sono autorizzate a smembralo e modificarlo non possono, a priori, rifiutarsi di analizzarlo e valutarlo.
L'astrattezza delle pretese e degli obiettivi sperati si deve trasformare, davanti alla proposta, nell'esame ragionato e approfondito, ad opera delle parti, del concreto peso e valenza del materiale su cui la proposta si fonda.
Per tali ragioni alla parte che si rifiuta di prendere in considerazione quanto proposto dal giudice può essere irrogata la sanzione ex art. 96 cpc.
L’ammontare della somma deve essere rapportato: allo stato soggettivo del responsabile che ha rifiutato irragionevolmente ogni ipotesi conciliativa; alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore, della condotta censurata)

La Sentenza:

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