Tribunale di Verona, sentenza del 26/11/2019
Sintesi: Solo la procura speciale permette al difensore della parte interessata di partecipare al procedimento di mediazione. A tal scopo, la procura, deve essere rilasciata nel rispetto della regola generale di cui all’art. 1392 c.c.
Dunque, qualora nella procura sia presente esclusivamente la dicitura “potere di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie” e, non anche, un chiaro riferimento alla facoltà del difensore di partecipare alla mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile.
L’assenza di una regolare procura, infatti, è stata parificata dalla Corte di Cassazione (cfr. sent n. 8473/2019) alla mancata partecipazione alla procedura di conciliazione.