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Sulla corretta interpretazione dei termini "spesa, tassa o diritto" contenuti nell'art 17 del d. lgs. 28/2010;

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sentenza del 10/04/2019

Sintesi:
La previsione contenuta nell'art. 17 comma 2 del dlgs. 28/2010 deve essere interpretata, ex art. 12 delle preleggi, nel rispetto del significato delle parole contenute nella norma e del senso che assume la connessione tra le stesse. Il tutto, senza trascurare l'intenzione del legislatore.
Il riferimento a "ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" ricomprende, quindi, anche le imposte ipotecarie e catastali nei procedimenti di mediazione.
Dunque, stipulato in mediazione un accordo avente ad oggetto il trasferimento di alcune quote di un immobile, l'esenzione non si estende solo all'imposta di registro nei limiti dei 50 mila euro di valore ma anche all'imposta ipotecaria e catastale. Ciò in quanto è lo stesso art. 17 ad estendere l'esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento dì mediazione.

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