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OMCI - Organismo di Mediazione

Condomino non partecipa alla mediazione, ricorso improcedibile;

sentenza n.12348/2019 del Tribunale di Roma

Sintesi: Per il tribunale di Roma, scatta l’improcedibilità del ricorso se il condomino non partecipa personalmente alla mediazione; Improcedibile il ricorso del condomino che non partecipa personalmente alla mediazione. Non basta infatti l’avvocato, ma occorre la presenza personale della parte innanzi al mediatore. È quanto si ricava dalla recente sentenza n. 12348/2019 del tribunale di Roma. La vicenda: Nella vicenda portata innanzi al giudice capitolino, un condomino citava in giudizio il proprio condominio chiedendo l'annullamento della delibera assembleare per omessa convocazione ed altri vizi e la condanna dell'ente di gestione al risarcimento di 5mila euro per i danni subiti.Il condominio si costituiva eccependo il mancato esperimento della mediazione, oltre all'infondatezza della pretesa attorea. Chiedeva altresì la condanna di controparte ex art. 96 C.P.C. Il tribunale, alla prima udienza, concedeva termine per esperire il tentativo di mediazione. Ma la stessa veniva esitata negativamente e il convenuto rilevava che parte attrice non era comparsa innanzi al mediatore personalmente. Mediazione condizione di procedibilità della domanda in materia di condominio: A mente dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e succ. mod., ricorda anzitutto, giudice romano, “il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di condominio”.

Avendo concesso il termine di legge per l’introduzione del procedimento di mediazione, conclusa con esito negativo, il tribunale fa il punto dunque sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione di persona della parte che ha promosso la mediazione.

E la soluzione della questione, per il giudice, deve muovere dal disposto dell'art. 5 comma 2 bis del dlgs. 28/2010, secondo il quale la condizione di procedibilità 'si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo'.

Ad avviso del giudice, “il primo incontro non può essere che quello fra le parti posto che la comparizione innanzi al mediatore non ha solo uno scopo informativo della funzione della mediazione ma uno scopo di vera e propria attività di conciliazione. Onde, per assolvere la condizione di procedibilità, la parte che ha interesse ad assolvere a tale condizione ha l'onere di partecipare agli incontri innanzi al mediatore (mentre è ovvio che la mancata partecipazione della parte non onerata non potrà avere conseguenze sulla procedibilità della domanda)”. Invero la logica dell'istituto, si legge ancora nella sentenza, “è nel senso che non è sufficiente promuovere la mediazione ma che è necessario partecipare alla stessa al fine di rendere possibile un accordo che è lo scopo del procedimento”.

Una tesi, peraltro, sostenuta dalla giurisprudenza di merito prevalente (cfr. trib. Firenze 19.3.2014, Trib. Pavia 14.9.2015) e di legittimità (Cass. n. 8473/2019), secondo cui la partecipazione alla mediazione è “atto personalissimo della parte non delegabile (se non mediante atto notarile) considerato altresì che la partecipazione del difensore all'uopo delegato ha il solo scopo di garantire un'assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale”. Per cui, conclude il tribunale romano, “l’istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i 'litiganti', al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; verifica impossibile in assenza delle parti”.

Da qui, nessun dubbio sulla declaratoria di improcedibilità della domanda. Rigettata invece in assenza di prova la domanda ex art. 96 c.p.c.


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