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OMCI - Organismo di Mediazione

La presenza della parte di persona è una rassicurante garanzia e tutela per le altre parti oltre che per gli avvocati.

Tribunale di Roma, sentenza del 27/06/2019

Sintesi: È neccesaria la presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione? 
La legge dispone, tanto per la mediazione obbligatoria quanto per quella demandata dal giudice, la necessità che al procedimento di mediazione sia presente la parte assistita dal suo avvocato. Di conseguenza, qualora sia presente esclusivamente l'avvocato, seppur munito di delega, la mediazione non può ritenersi correttamente instaurata.
Alla stessa conclusione deve giungersi se insieme all'avvocato sia presente un rappresentante della parte. "Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”
A ben vedere, quindi, è la stessa sentenza della S.C. n. 8473/19 del 7.3.2019 che predica, in armonia con le caratteristiche normative dell’istituto, la necessaria presenza personale della parte in mediazione. Va considerato inoltre che la mancanza della presenza personale, è idonea, indirettamente, ad affievolire le possibilità di un accordo.
Può accadere, ad esempio, che la parte non presente in mediazione (e delegante) rinneghi l’accordo raggiunto dall’avvocato che abbia asserito, verbalizzandolo in mediazione, di rappresentarla.
Va ricordato che l’avvocato non ha un potere generale di autenticare la sottoscrizione di una
scrittura privata (come confermato dalla citata Suprema Corte 8473/19 del 7.3.2019), qual è di regola una procura, men che meno la procura di un mandato di rappresentanza in mediazione che attinge ad un alto tasso di possibilità di disposizione dei diritti.
Il potere di autenticazione dell’avvocato è circoscritto infatti al solo ambito giudiziario, ed in
particolare alla autentica della firma del cliente.
In definitiva, la presenza della parte di persona è una rassicurante garanzia e tutela per le altre parti, oltre che per gli avvocati
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