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OMCI - Organismo di Mediazione

Condizione di procedibilità: la mediazione non deve essere considerata un "vuoto rituale";

Tribunale di Firenze, sentenza del 08/05/2019

Sintesi: In tema di mediazione obbligatoria, per ritenere avverata la condizione di procedibilità è necessario l'effettivo svolgimento della mediazione o, al contrario, in accordo con quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8473/2019) è sufficiente lo svolgimento di un primo incontro a carattere semplicemente informativo? Secondo il Tribunale di Firenze, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, la mediazione deve essere non solo informativa ma necessariamente effettiva ai fini della procedibilità della domanda.
Il Giudicante, infatti, richiamando numerosi precedenti di merito ha ritenuto improcedibile la domanda per la revoca di una compravendita tra padre e figli proposta da una banca "in quanto, parte attrice, ascoltate le informazioni attinenti le modalità di svolgimento della mediazione, aveva arbitrariamente deciso, stante la distanza tra le posizioni delle parti, di non proseguire nel tentativo di conciliazione ritenendolo un inutile spreco di tempo e denaro"
Affermare, come fatto dalla Suprema Corte, che la condizione di procedibilità si avvera con il solo svolgimento del primo incontro a carattere informativo significa "ridurre l'esperimento del procedimento di mediazione a una mera comparizione delle parti innanzi al mediatore per ricevere un'informazione preliminare sulle finalità e modalità di svolgimento della mediazione e per dichiarare che semplicemente non c'è volontà di mediare comporta, infatti, un elevato rischio che tutto il procedimento diventi un vuoto rituale". 
"E' INSUFFICIENTE, dunque, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità la celebrazione di un mero incontro informativo davanti al mediatore".

Il Mediatore indicherà quindi sul Verbale in modo ben visibile i dati della Parte o delle Parti che non hanno voluto proseguire con la Mediazione ed i dati dei Rispettivi Avv. Consulenti Difensori a disposizione del giudice.

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