Corte di Cassazione, sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019
Questa sentenza ha sancito che "l'avvocato può rappresentare la parte in mediazione, però il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito solo con una procura speciale sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, procura che non può essere autenticata dal difensore".
Alla luce delle considerazioni enunciate nella pronuncia in esame ed anche della sentenza n. 2010/2017 della Corte d'Appello di Trieste che si è pronunciata in materia, la procura speciale non potrà che essere autenticata da un notaio.