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Tribunale di Tempio Pausania, ordinanza del 28/09/2018

Breve sintesi;
Il Tribunale di Tempio Pausania approfitta della necessità di mandare le parti in mediazione per ricapitolare alcune caratteristiche fondamentali dell’istituto. Innanzitutto è necessario che le parti si rivolgano ad un organismo che non contenga all’interno del suo regolamento clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa. Il mediatore, infatti, deve essere libero di avanzare una proposta a prescindere dalla esplicita richiesta delle parti.
Allo stesso modo è fondamentale che le parti partecipino personalmente all’esperimento del tentativo di mediazione. Una loro assenza può costituire causa di improcedibilità. A ciò deve aggiungersi che il rifiuto ingiustificato a proseguire oltre il primo incontro di mediazione è causa, per la parte attrice, di improcedibilità della domanda e, per le altre parti, possibile fonte di condanna ex. Art. 8, comma 4 bis, d. lgs 28/2010.
L’onere di avvisare le parti di dette conseguenze grava sul mediatore.

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