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E’ Obbligatoria la mediazione nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio.

Secondo il Tribunale di Macerata non possono sussistere dubbi sulla obbligatorietà del procedimento di mediazione nel giudizio di revoca dell’amministratore di condominio.
Infatti, la previsione contenuta nell’art. 5, comma 4, lettera f, D.lgs. 28/2010 che esclude l’applicabilità della mediazione a procedimenti in camera di consiglio cede dinanzi a quanto dettato dagli articoli 71 quater e 64 delle disp. Att. c.c.
Dette norme hanno carattere di specialità nell’ambito della disciplina del condominio ed affermare il contrario significherebbe, implicitamente, abrogarle.

Leggi Tutta la Sentenza: TRIBUNALE DI MACERATA

…./17 r.g.

IL COLLEGIO

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