Quando si è in presenza di una opposizione a decreto ingiuntivo lo svolgimento della mediazione, il cui avvio grava sull’opponente, è una condizione di procedibilità. Qualora la mediazione non venga esperita, è immediata conseguenza il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Questo perché la domanda che diviene improcedibile è quella formulata nell’atto di citazione in opposizione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili
ha pronunciato la seguente