Tribunale di Udine, decreto del 7 marzo 2018
L’art. 10 del dlgs 28/2010 sancisce il principio di riservatezza relativo all’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni rese nel procedimento di mediazione.
Tale principio, però, deve essere riferito esclusivamente alle dichiarazioni relative al merito della controversia. Tutte quelle volte in cui le dichiarazioni attengono alle modalità di partecipazione alla mediazione, il mediatore è obbligato a riportarle all’interno del verbale e, qualora lo stesso risulti lacunoso, è ammissibile non solo l’utilizzo dello stesso durante il processo ma anche la testimonianza del mediatore. La deroga al principio generale dettato dall’art. 10 è possibile in quanto la fase di identificazione delle parti non ha alcun contenuto sostanziali non essendosi ancora affrontata nel merito la controversia. Nel caso di specie, eccepita la mancata partecipazione personale della controparte, il giudice ha ritenuto opportuno ammettere l’istanza con la quale l’attore chiedeva di assumere la prova testimoniale del mediatore. Ciò al fine di integrare la non completa verbalizzazione di quanto accaduto all’ incontro.