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OMCI - Organismo di Mediazione

SEMPRE PIU' RESPONSABILITA', ANCHE PER IL DIFENSORE: E’ COMPITO DELL’AVVOCATO INFORMARE IL SUO ASSISTITO DELL’OBBLIGO SULL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE;

Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 15/12/2017 della Dottoressa MARIA Tudino Giudice Onorario di Pace;

RIPORTIAMO DI SEGUITO LA SINTESI DELLA SENTENZA: L’ art. 4 del D.Lgs. n.28/10 pone a carico dell’Avvocato l’obbligo di informare il cliente sulla possibilità o sull’obbligo di esperire la mediazione. Dunque non è motivazione valida per evitare di sostenere le spese legate al procedimento di mediazione addurre una colpa del mediatore per mancato adempimento dell’onore informativo.
Ciò vale soprattutto quando sul verbale di mediazione sottoscritto dalle parti, in assenza di disconoscimento delle sottoscrizioni, viene chiaramente indicato che l’entrata in mediazione comporta il pagamento delle indennità fissate dallo scaglione di riferimento, che vanno versate il giorno successivo all'esito del 1° incontro quando si prosegue con la Mediazione.
È compito dell’avvocato non soltanto avvisare il cliente della possibilità di avviare il procedimento di mediazione ma anche leggere il regolamento che la disciplina, dandone allo stesso immediata Prontezza
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