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Da studiare bene per i Mediatori:22/03/2016 La ripartizione delle spese in caso di condominio "parziale"“

Il condominio si sa può essere Fonte di infinite dispute quando si tratta di ripartire le spese ma la Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza in tema di “condominio parziale” che aiuta a fare chiarezza sul modo in cui le spese condominiali devono essere ripartite.

Il condominio può essere parziale quando alcuni beni condominiali sono utilizzabili solo da alcuni dei condomini e non da tutti, come può succedere – è questo il caso che ha dato vita alla sentenza della Cassazione – per un cancello che dà accesso a un cortile su cui affaccia solo una parte dell’edificio ed è quindi inutilizzato da chi non abiti in quell’ala del palazzo.

Le spese per un condominio parziale non possono essere ripartite tra tutti i condomini da una delibera dell’assemblea condominiale, hanno chiarito i giudici della Suprema Corte col verdetto 4127/2016. Di contro, per appurare che la spesa abbia comunque natura condominiale e debba essere ripartita tra più persone, non sia cioè una spesa relativa all’utilità di un solo residente nell’edificio e dunque di sua esclusiva competenza, occorre valutare se tale spesa si riferisca a un elemento che serve comunque almeno una parte dell’intero fabbricato o invece la proprietà di un solo residente all’interno del fabbricato. Nel primo caso si tratta di spesa condominiale parziale, nel secondo non è affatto una spesa condominiale e non va nemmeno discussa in sede di assemblea dei proprietari dell’immobile.

Il criterio di ripartizione delle spese è fissato dal codice civile all’articolo 1123: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa [le spese relative] sono ripartite in base all’uso che ciascuno può fare”.

Il condominio parziale esiste e può essere fatto valere, secondo la Cassazione, “tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, venendo meno in tal caso il presupposto per il riconoscimento di una con titolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene”.

Fonte: today.it




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