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OMCI - Organismo di Mediazione

ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA

PER I MEDIATORI, PARTI, ASSISTENTI e CONSULENTI DELLE PARTII: SIETE INVITATI A STUDIARE BENE TUTTE LE ORDINANZE, SENTENZE, DECISIONI, CIRCOLARI DEL MINISTERO O ALTRO PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI: Mediazione su invito del giudice anche nei casi di esclusione: "Da STUDIARE BENE PER I MEDIATORI TUTTO QUELLO RIPORTATO PER ESSERE IN COSTANTE AGGIORNAMENTO":

Il consulente deve rispettare alcuni principi fondamentali anche
in ambito non giudiziario.
L’invito del giudice alle parti di ricorrere alla mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010,
nell’ambito di un procedimento relativi effetti.
È quanto emerge dall’ ordinanza 16 luglio 2015 del Tribunale di Roma che, in un caso di procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., dopo aver invitato le parti a
ricorrere ad un organismo di mediazione e concordando le parti con il giudice sull’utilità e convenienza della mediazione, ha rinviato l’udienza per consentire il deposito della relativa domanda.
La pronuncia è di particolare rilievo in quanto sembra ampliare il campo
applicativo della mediazione di cui al DLgs. 28/2010, prospettando la
mediazione stessa come procedimento alternativo “sollecitato” dal giudice, anche nei casi in cui è la stessa legge ad escluderla dalle ipotesi di mediazione come condizione di procedibilità della domanda.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto accertamento tecnico preventivo in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale. Rimasto contumace il conducente dell’auto, autore del sinistro, si era costituita in giudizio solo la compagnia di assicurazione. Nulla quaestio sull’esistenza e sulle modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, per i danni alla persona del ricorrente.
Sulla base di queste premesse, veniva prospetta la possibilità di ricorrere alla mediazione di cui al DLgs. 28/2010, con richiesta di nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale.
Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DLgs. 28/2010, il mediatore può
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali; la
relazione può essere prodotta e utilizzata a certe condizioni nella successiva ed eventuale causa, in caso di mancato accordo fra le parti in mediazione (si veda Trib. Roma 17 marzo 2014).
Nello specifico, considerato che l’art. 5, comma 4, lett. c) del DLgs. 28/2010
prevede che al procedimento di consulenza tecnica preventiva non si applica la normativa sulla mediazione obbligatoria e sulla mediazione demandata dal giudice (di cui ai commi 1-bis e 2 dell’art. 5 del DLgs. 28/2010), l’invito fatto dal giudice nel caso in questione non può essere collocato in tali tipi di
mediazione, neanche per gli effetti che la legge prescrive.
Si tratta, invece, – così il giudice – di un “percorso volontario concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione”.

Relazione del consulente utile anche in giudizio
Fra i benefici – evidenziati dal giudice – derivanti dal ricorso al percorso
mediatorio rispetto al procedimento giudiziale, vi sono: costi della consulenza
in mediazione, sopportata in pari misura dalle parti, più vantaggiosi e tempi di
svolgimento e conclusione del percorso di mediazione più brevi, disponibili
dalle parti e meno formali; possibilità di sottoporre al consulente, di comune
accordo, con la presenza e collaborazione del mediatore, quesiti più vicini agli
interessi coinvolti nella lite; possibilità di sviluppare una maggiore sinergia fra
consulente in mediazione e mediatore, così da poter operare realmente ai fini
conciliativi. "Occorre, però, ricorrere ad un organismo serio ed efficiente, con mediatori
onesti e competenti. Il giudice sollecita le parti a non scegliere organismi e
mediatori pronti solo a rimuovere l’ostacolo ex lege della condizione di
procedibilità della causa, in presenza di mediazione obbligatoria o demandata,
“mossi dunque solo da finalità di lucro”.
“Il mediatore deve essere capace e preparato, deve anche saper orientare il
consulente al rispetto di alcuni principi fondamentali, anche in ambito non
giudiziario; fra questi: il rispetto del contraddittorio, l’astensione
dall’acquisizione in mancanza del consenso delle dichiarazioni delle parti, lo
svolgimento dell’attività di consulenza secondo i quesiti posti”.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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