+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

Si moltiplicano i provvedimenti dei giudici che percepiscono la mediazione civile quale istituto volto realmente a deflazionare il carico di lavoro dei tribunali italiani: IN MEDIAZIONE SENZA INDUGIO, CON LEALTA' E PROBITA';

In mediazione civile, senza indugio e secondo lealtà e probità (Da Studiare bene)

31 marzo 2015 News

Comunicato Stampa

IN MEDIAZIONE SENZA INDUGIO, CON LEALTA' E PROBITA'

Si moltiplicano i provvedimenti dei giudici che percepiscono la mediazione civile quale istituto volto realmente a deflazionare il carico di lavoro dei tribunali italiani.

Pubblichiamo una interessante ordinanza del Tribunale di Roma, in un giudizio in materia locatizia, con la quale il Giudice ha invitato le parti ad andare in mediazione “senza indugio”, per risolvere “auspicabilmente” il contenzioso e “non oberare” oltremodo l’autorità giudiziaria, ammonendo le parti stesse sulle sanzioni previste dalla legge in caso di comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione.

Si moltiplicano, così, i provvedimenti dei giudici che percepiscono la mediazione civile quale istituto volto realmente a deflazionare il carico di lavoro dei tribunali italiani.

Si moltiplicano anche gli avvocati che ogni giorno scoprono nella mediazione civile un ulteriore ed essenziale strumento per un esercizio virtuoso ed efficiente della propria professione, scegliendo come partner solo quegli organismi che offrono reali garanzie di serietà ed efficienza.

E’ solamente così e con una partecipazione effettiva e leale delle parti alla procedura che, in una media di 76 giorni, ben il 48% delle controversie portate in mediazione civile si definiscono con un accordo.
Secondo le
ultime statistiche del Ministero della Giustizia, gli organismi più virtuosi sono quelli privati, con una percentuale di accordi del 52,2% contro il 38,1% di quelli pubblici.
Mediate Gente, mediate!

Tribunale di Roma, ordinanza 2015

Giudice Dott. Ranieri

1.2 Vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate senza indugio in mediazione civile obbligatoria onde discutere ed auspicabilmente risolvere il contenzioso insorto senza proseguire nel presente giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria già così oberata. Pertanto, visto il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, in vigore del 21 settembre 2013 assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa udienza all’1 luglio 2015, ore 11.45, nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo; udienza fissata ex art. 420 c.p.c. per la discussione nel merito previo esame dei temi concretamente affrontati e dell’esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovrà essere prodotto il verbale di mediazione. Segnala sin d’ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell’una e dell’altra parte per eventuali comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione.

1.3 Segnala alle parti che l’art. 96 comma 3 c.p.c. prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.