Tribunale di Pistoia, 28.04.2023, sentenza n. 323, Giudice Iannone.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una procedura di opposizione ad esecuzione forzata ex art. 615 cpc.
Precedentemente era stato instaurato un procedimento di mediazione che aveva avuto esito positivo, essendosi concluso con un accordo di mediazione che preveda il pagamento di una somma mensile a titolo di occupazione del capannone e l’impegno al rilascio dell’immobile dopo la data indicata.
Per tale ragione, parte attrice opponente affermava che solo dopo il decorso della data indicata, l'accordo di mediazione avrebbe potuto costituire titolo esecutivo.
Parte opposta chiedeva, invece, la conferma del titolo esecutivo e la condanna di controparte al rilascio dell’immobile.
In merito il Giudice ha rilevato quanto segue:il provvedimento di sospensione dell'esecuzione era stato assunto nel momento in cui il termine per il rilascio non era ancora spirato;alla data della a presente statuizione, invece, il termine è maturato;
parte opponente non ha ottemperato o dimostrato di voler ottemperare a tale impegno;
- la decisione deve essere assunta allo stato degli atti e dei fatti come emergenti al momento in cui essa viene pronunciata;
- anche se al momento dell'intrapresa esecuzione il titolo pur esistente non era ancora operativo, alla data odierna il termine è orami decorso e, pertanto, il verbale di mediazione ha riespanso pienamente la propria completa efficacia esecutiva;
- allo stato degli atti, sussiste il diritto a proseguire l'esecuzione intrapresa in virtù di un valido titolo esecutivo, ancorché al momento del suo avvio esso fosse inefficace in quanto sottoposta a termine.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e revocato la precedente ordinanza di sospensione dell’esecuzione, dichiarando allo stato esistente il diritto ad agire in via esecutiva.