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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

11
Dicembre
2020

Mediazione obbligatoria: Ormai fioccano Condanne da parte di tutti i tribunali, questo è solo un altro esempio!

SINTESI:

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di  cassazione, che liquida in complessivi C 1.200,00, di cui €  200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione civile della Corte suprema di cassazione.
Il Presidente
Pasquale D’Ascola
DEPOSITATO CANCELLERIA 8 giugno 2020 - NON INSERIAMO PIU' TUTTE LE CONDANNE PERCHé SONO VERAMENTE TROPPE E QUI SOPRA NON RIUSCIREMO A FARLE STARE!

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Dicembre 16 2020
  
17
Novembre
2020

Nella mediazione delegata il Giudice può caldeggiare le parti ad avvalersi di una consulenza tecnica in mediazione e informare le stesse delle conseguenze in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;

SINTESI:

Nella mediazione delegata il Giudice può caldeggiare le parti ad avvalersi di una consulenza tecnica in mediazione e informare le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, III comma, c.p.c. A seguito di accertamento tecnico preventivo, il Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Raffaella Vacca, il 22/10/2020, formulava una proposta ex art. 185 c.p.c. che veniva però rifiutata da una parte in giudizio, la quale contestava le risultanze dell’accertamento.
Di talché, il Giudice riteneva di poter procedere ad una mediazione delegata poiché vi erano margini negoziali tra le parti che avrebbero consentito loro di addivenire in breve tempo ad una soluzione della vertenza soddisfacente per entrambe.
Inoltre ciò avrebbe evitato lunghi rinvii causati dall’emergenza sanitaria in corso.
Inoltre, il Giudice riferiva espressamente di ritenere opportuno l’espletamento della consulenza tecnica in mediazione, anche per accertare il nesso di causalità tra fatti ed eventi e tra eventi e danni.
Per tali ragioni, il Giudice fissava un termine alle parti per depositare la domanda di mediazione, autorizzava l’Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione, nonché ad avvalersi di un consulente tecnico iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Roma e di un ausiliario iscritto nel medesmo albo, con il compito di rispondere a determinati quesiti e a quanto ritenuto necessario dall’Organismo di mediazione. invita i difensori ad informare i loro assistiti della presente ordinanza e, specificamente, della necessità di partecipare effettivamente, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
informa le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, IIIcomma, c.p.c.;
rinvia all’udienza del 18.11.2021 h.11,15, con la precisazione che in ipotesi di raggiungimento di accordo, le parti potranno chiedere un’anticipazione d’udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 17 2020
  
10
Novembre
2020

La mancata comparizione nella mediazione obbligatoria e nella mediazione demandata dell'istante configura l’improcedibilità della domanda giudiziale;

SINTESI: Il Tribunale di Brescia si è recentemente espressa in una causa condominiale per la quale la mediazione è obbligatoria ex L. 28/2010.
Parte attrice deduceva di aver svolto la mediazione e che la medesima aveva avuto esito negativo a causa della mancata comparizione di entrambe le parti processuali.
Il Condominio eccepiva la mancata mediazione obbligatoria e chiedeva che la domanda giudiziale venisse dichiarata improcedibile.
Il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:

  1. chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale;
  2. l’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione;
  3. viene, pertanto, distinta la posizione dell’attore da quella del convenuto: infatti l’improcedibilità della domanda nella mediazione obbligatoria e/o delegata è prevista solo nel caso in cui l’attore non abbia introdotto la procedura di mediazione o l’abbia gestita in modo viziato; invece, la mancata partecipazione del convenuto non impedisce di ritenere espletato il procedimento di mediazione;
  4. il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato sia in caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia in caso di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia; infatti, alle parti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione;
  5. l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Nel caso di specie, la parte istante ha regolarmente introdotto la mediazione ante causa, la data del primo incontro è stata regolarmente comunicata, la parte invitata non ha aderito e nessuna delle parti si è presentata alla mediazione.
Il Giudice ha precisato che la parte istante avrebbe dovuto presenziare al primo incontro con il mediatore.
Inoltre il Tribunale, non ravvisando alcun valido motivo per l’assenza di entrambe le parti, ha ritenuto di non dover concedere ulteriore termine alle parti stesse per rinnovare la mediazione obbligatoria.
Infine, ha sottolineato che “Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda. Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali (es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; ad un convocato deceduto nelle more della presentazione all’incontro) può ammettersi che sussista l’impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l’avveramento della condizione di procedibilità e l’assenza di sanzioni”.
Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato improcedibili le domande attoree, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito e condannando parte attrice a corrispondere a controparte le spese legali.

(Tribunale di Brescia, Giudice Estensore Dott. Pezzotta - sentenza del 03.06.2020)

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 10 2020
  
27
Giugno
2018

E’ Obbligatoria la mediazione nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio.

Secondo il Tribunale di Macerata non possono sussistere dubbi sulla obbligatorietà del procedimento di mediazione nel giudizio di revoca dell’amministratore di condominio.
Infatti, la previsione contenuta nell’art. 5, comma 4, lettera f, D.lgs. 28/2010 che esclude l’applicabilità della mediazione a procedimenti in camera di consiglio cede dinanzi a quanto dettato dagli articoli 71 quater e 64 delle disp. Att. c.c.
Dette norme hanno carattere di specialità nell’ambito della disciplina del condominio ed affermare il contrario significherebbe, implicitamente, abrogarle.

Leggi Tutta la Sentenza: TRIBUNALE DI MACERATA

…./17 r.g.

IL COLLEGIO

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Ultimo aggiornamento Domenica, Luglio 08 2018
  
09
Febbraio
2018

18/01/2018 - NEL GIUDIZIO DI REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA MEDIAZIONE;

L’art. 71 quater disp. att. del codice civile circoscrive la definizione delle liti condominiali alle norme contenute nelle disposizioni del libro III, titolo VI, capo II del c.c. e degli articoli da 61 a 72 delle disp. att.
Per tali controversie l’esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda giudiziale.
Tale obbligo sussiste anche quando la controversia ha ad oggetto la revoca dell’amministratore di condominio?
Secondo la Corte di Cassazione la risposta deve essere affermativa.
Infatti, nonostante l'art. 5, comma 4, lett. f, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esclude l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (vi rientra la revoca dell’amministratore di condominio), la Corte ha ritenuto che la mancata comparizione della promotrice dell’azione di revoca all’ incontro davanti al mediatore equivale al mancato avveramento della condizione di procedibilità.

Testo integrale:

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Febbraio 09 2018
  

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